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La legge sull’enoturismo è alla stretta finale: inserita nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio, ha incassato il via libera della Commissione Bilancio, e adesso aspetta solo il voto finale al Senato, con la probabile fiducia posta dal Governo

Italia
La legge voluta fortemente dal Senatore Dario Stefano è realtà

L’enoturismo avrà, finalmente, una legge quadro in grado di normare e regolamentare un settore tutt’altro che marginale per il tessuto economico dei territori del vino del Belpaese, con un giro d’affari annuo stimato in almeno 2,5 miliardi di euro, generato da 7 milioni di visitatori. Dopo il via libera della Commissione Bilancio, l’Articolo 47-bis, “Disciplina dell’attività di enoturismo”, inserito nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio, adesso ha di fronte solo l’ultimo ostacolo, il voto finale al Senato, dove è approdato proprio in questi minuti, con la probabile fiducia posta dal Governo che, così, recepirà le modifiche approvate.

La legge, per prima cosa, definisce l’enoturismo come “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”. Quindi, il comma 2 tratta le disposizioni fiscali: “allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articola della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (“Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attivitaà di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche’ per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale”, ndr). Il regime forfettario dell’imposta - continua il comma 2 della legge - sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006”.

Il comma 3, invece, riguarda gli standard di qualità: “con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell’attività enoturistica”.

Infine, il comma 4, regolamenta l’attività enoturistica. “L’attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3”.

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