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Vignaioli Indipendenti (Fivi): Siamo pronti alla disubbidienza civile per difendere il diritto di comunicare il nostro territorio. Una lettera indirizzata al Ministro Martina punta l’indice sulla eccessiva burocratizzazione che colpisce il comparto

Dal 1 gennaio 2015, i Vignaioli Indipendenti (Fivi) si autodenunceranno, se non verrà modificata la norma che impedisce di indicare nella comunicazione aziendale il territorio di appartenenza, perché “mettere il territorio italiano in bottiglia ma non poterlo comunicare equivale ad essere ambasciatori che non possono nominare la propria patria”, come si legge nella lettera che l’associazione ha indirizzato al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.
La Fivi - Federazione italiana vignaioli indipendenti è pronta ad una azione forte per ottenere la modifica della norma contenuta nel Regolamento Europeo 1308/2014 e accolta dal Testo Unico della vite e del vino che, equiparando l’etichetta ai materiali di comunicazione aziendale, vieta alle imprese del settore vitivinicolo di riportare su questi ultimi la propria regione di appartenenza.
L’articolo 53 (Titolo III) del Testo Unico della vite e del vino legifera sull’Impiego delle denominazioni geografiche nella comunicazione aziendale. Fivi ha più volte pubblicamente ribadito la necessità di distinguere, come non fa il legislatore europeo e di conseguenza quello nazionale, tra etichettatura vera e propria e informazioni equiparate all’etichettatura, per le quali il rischio di creare confusione nei consumatori è molto inferiore. L’interesse a proteggere dalle usurpazioni le Do e le Ig non può portare al paradosso per cui, allo stato attuale, un’azienda non può indicare nei propri materiali di comunicazione (siti internet, brochure, cataloghi ...) la regione dove ha sede.
In questo momento sono passibili di sanzioni tutte le aziende che riportano sui loro materiali di comunicazione, dai siti internet alle brochure ai cataloghi dei prodotti ai cartoni personalizzati, il nome della loro regione di appartenenza, se questo coincide con una Do o una Ig non prodotta dall’azienda. In Piemonte, per questa ragione, si è già verificato il caso di pesanti sanzioni economiche, che nulla hanno a che fare con la vera tutela delle Do e Ig italiane: un produttore di Barolo, quando indica come sede aziendale la regione delle Langhe in Piemonte, non usurpa né Langhe né Piemonte, ma semmai onora queste denominazioni.
Non è accettabile che, ancora una volta, la burocrazia imponga assurdi costi alle imprese che lottano ogni giorno per la propria sopravvivenza, a fronte non di un beneficio ma addirittura di un danno. Per questo Fivi chiede che entro il 31 dicembre 2014 tale norma venga modificata.
Se da parte delle autorità italiane non saranno intraprese azioni idonee a cambiare lo stato delle cose i Vignaioli Associati a Fivi sono pronti ad autodenunciarsi, agendo concretamente e coscientemente in violazione della legge, pubblicando, dal 1 gennaio 2015, in grande evidenza sui loro siti aziendali la loro regione di appartenenza. Rischiando quindi le sanzioni.
“È un’azione forte ma sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce per tutelare gli interessi di tutti i vignaioli italiani - spiega Il Presidente Fivi Matilde Poggi - I nostri vini sono i portavoce delle zone viticole di tutta Italia, sono il frutto del nostro impegno quotidiano a valorizzare, promuovere e custodire il paesaggio, sono messaggi in bottiglia che parlano a tutto il mondo del nostro paese. Insieme a tutti i nostri colleghi produttori del comparto agroalimentare nazionale siamo ambasciatori della nostra terra; come possiamo raccontarla al mondo senza nemmeno poterla citare?”

Focus - La Comunicazione ufficiale di Fivi indirizzata il 27 settembre al Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina
Alla luce del Regolamento 1308/2013, articolo 119, si pone un problema applicativo interpretativo capace di gravi ripercussioni sull’attività del settore vitivinicolo nazionale.
Poiché il concetto di etichettatura non equivale alle informazioni che si trovano indelebili sulla bottiglia, ma ai fini delle norme comunitarie con etichettatura ci si riferisce ad ogni informazione che accompagni le bottiglie (e.g.: brochure, siti internet, cartoni personalizzati, documenti di accompagnamento), il combinato disposto dell’articolo 117 e del successivo articolo 119 risulta prescrivere in modo imperativo che su qualunque elemento qualificabile come etichettatura compaiano:
a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato VII, parte II;
b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
i) l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” e
ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;
c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
d) l’indicazione della provenienza;
e) l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
f) l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati e
g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.
Il tenore dell’articolo 119 appare inequivoco al riguardo.
Ebbene, le prescrizioni di contenuto ora ricordate appaiono assolutamente opportune e necessarie per le informazioni presenti sulla bottiglia, ma invece ridondanti e sproporzionate per tutti gli altri elementi informativi che pure, per il legislatore, sono etichettatura: basti a tacer d’altro pensare alla necessità di riportare tutte le informazioni ora ricordate su qualsivoglia cartone costituente imballaggio delle confezioni di vino.
Tutto ciò considerato, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti chiede al Ministerpo delle Politiche Agricole:
- di prendere in debita considerazione il problema, tanto più alla luce delle possibili difformità interpretative/applicative presso le diverse unità locali dell’Icqrf: taluni uffici potrebbero sanzionare con minore o maggiore solerzia l’assenza di tutte le informazioni su un documento di accompagnamento, ad esempio, o su di una brochure aziendale;
- di proporre con la massima urgenza alla Commissione Europea una revisione/interpretazione del testo che assicuri certamente sulla confezione del vino (bottiglia, brick, bag in box o altro involucro direttamente a contatto con il liquido e la cui superficie sia visibile dal consumatore) che siano presenti tutte le informazioni prescritte dall’articolo 119, mentre non estenda tale prescrizione agli imballaggi perché ciò violerebbe il principio di proporzionalità. Troppo alti infatti sarebbero i costi per riportare le numerose informazioni de quo su ogni scatola contenente bottiglie, ad esempio, con ulteriori immaginabili problemi per scatole contenenti bottiglie di diversi vini;
- di farsi portatore degli interessi dei vignaioli e dei produttori di vino italiani presso l’Ue, affinché le norme sull’etichettatura possano efficacemente costituire uno strumento di scelta consapevole del consumatore e non una inutile vessazione burocratica per le imprese;
- di coordinare la propria azione con quella di altri ministeri nazionali già sollecitati ad analoga presa di posizione rispetto ad una formulazione della norma europea sproporzionatamente e inutilmente vessatoria.

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