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PALETTI MENO “RIGIDI” PER I CONSORZI “ERGA OMNES”: PER CAMBIAMENTI DEI DISCIPLINARI BASTERÀ IL 50%+1 DEI VOTI DEGLI AVENTI DIRITTO, E NON PIÙ MAGGIORANZE “PONDERATE”, CALCOLATE SU ETTARI DI VIGNETO, CONDUZIONE E VOLUMI DI PRODUZIONE

Italia
Paletti meno rigidi per i consorzi erga omnes

Paletti meno “rigidi” per i cambiamenti dei disciplinari per i consorzi del vino italiano che si avvalgono dell’“erga omnes” (quelli che vedono tra gli associati il 40% dei viticoltori e coprono almeno il 66% della produzione certificata, ndr). In sintesi, basterà il 50%+1 dei voti degli aventi diritto, anche nel caso limite (e difficilmente verificabile) che fossero tutti imbottigliatori, e non più maggioranze “ponderate”, calcolate su ettari di vigneto, conduzione e volumi di produzione, per approvare una richiesta di modifica (che poi, lo ricordiamo, sarà al vaglio dell’Unione Europea). Ecco una delle ultime novità del 2012 in materia, chiarita dal Decreto Ministeriale del 7 novembre 2012, che “interviene” sulla legge 61 dell’8 aprile 2010 (ovvero la nuova legge “quadro” del vino italiano). In sostanza, per questi Consorzi, nel caso si vogliano adottare cambiamenti di disciplinare (diversi dalla delimitazione della zona di produzione delle uve o di imbottigliamento), per esempio, proponendo l’inserimento come logo della denominazione, di un marchio consortile di nuova elaborazione, oppure una “piramide qualitativa” dei vini più dettagliata (è il caso delle delibere in corso al Consorzio del Chianti Classico), potrà essere sufficiente un “verbale dell’assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50%+1 dei voti complessivi spettanti agli aventi diritto, e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, invece dei requisiti richiesti fino ad oggi (nel caso di vini a Docg, “almeno il 40% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati e almeno il 40% della superficie totale dichiarata”; nel caso dei vini Doc, “almeno il 30% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati e almeno il 30% della superficie totale dichiarata” e nel caso di vini Igp “almeno il 20% dei soggetti che conducono vigneti e almeno il 20% della superficie totale dichiarata”). Non solo: i requisiti di rappresentatività potranno essere raggiunti anche con la raccolta delle firme di altri viticoltori non presenti alla stesura del verbale, ma favorevoli alla presentazione della domanda di modifica. Una modifica che, probabilmente, farà la gioia di alcuni e meno piacere ad altri.

Focus - L’analisi: come si distribuiscono “i pesi” della rappresentanza dei Consorzi nelle procedure di modifica dei disciplinari di produzione? Il Decreto Ministeriale del 7 novembre 2012 introduce “nuove opzioni”
Fine anno, tempo di bilanci. E anche nel mondo del vino italiano l’ultima parte dell’anno rileva, proprio sul fino di lana della conclusione del 2012, qualche conferma e qualche sorpresa.
E’ il caso degli effetti del Decreto Ministeriale del 7 novembre 2012 (“Procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle Dop e Igp dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010”), un decreto attuativo al Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 (ovvero la nuova legge “quadro” del vino italiano), che articola le regole generali in modo più dettagliato, evidentemente, non modificando la legge, ma, altrettanto evidentemente, aggiungendo delle possibilità che in qualche modo fanno discutere. E’, insomma, uno di quei provvedimenti legislativi, classici nell’ordinamento del Bel Paese, che, pur facendo chiarezza, può far nascere al contempo qualche domanda, a seconda degli “schieramenti” a cui si appartiene. Nel merito, la parte più “scottante” è quella che definisce come si distribuiscono “i pesi” della rappresentanza dei Consorzi in sede di istituzione di nuove denominazioni e, soprattutto, nelle procedure di modifica dei disciplinari di produzione già esistenti. La discriminate, in sostanza, è se i Consorzi cosiddetti “erga omnes” possano assumere decisioni con un margine di manovra più “elastico”, rispetto alla componente effettiva dei Soci.
Come molto spesso accade in questi casi, a fare da “apripista” il Consorzio del Chianti Classico che nel suo iter di riqualificazione della denominazione (dal riposizionamento e dal rinnovo del proprio marchio alla rivisitazione della “piramide qualitativa” dei suoi vini) e che, probabilmente, intorno alla metà del prossimo gennaio, vedrà la sua conclusione, ha sperimentato questo nuovo assetto. “Nelle ultime riunioni la nostra assemblea - spiega il direttore del Consorzio del Chianti Classico Giuseppe Liberatore - ha verificato l’assoluta aderenza delle sue decisioni alle condizioni previste dal Decreto Ministeriale del 7 novembre 2012 e su questa strada approveremo il nostro piano di miglioramento complessivo”.
Nel dettaglio, il Consorzio, in possesso dei cosiddetti requisiti “erga omnes” (per esercitare “le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione”), riconosciuti dall’articolo 17 comma 4 (previa riconoscimento del Ministero della rappresentatività “di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati negli ultimi 2 anni”), nel caso voglia adottare cambiamenti di disciplinare diversi dalla delimitazione della zona di produzione delle uve o di imbottigliamento, per esempio, proponendo l’inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della denominazione, un marchio consortile di nuova elaborazione, oppure una “piramide qualitativa” dei vini più dettagliata (è il caso delle delibere in corso al Consorzio del Chianti Classico), può sostituire la documentazione attestante i requisiti di rappresentatività (nel caso di vini a Docg, “almeno il 40% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati e almeno il 40% della superficie totale dichiarata”; nel caso dei vini Doc, “almeno il 30% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati e almeno il 30% della superficie totale dichiarata” e nel caso di vini Igp “almeno il 20% dei soggetti che conducono vigneti dichiarati viticolo e almeno il 20% della superficie totale dichiarata”, comma 5 articolo 10 del Decreto Ministeriale del 7 novembre 2012) con il “verbale dell’assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50%+1 dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti di rappresentatività possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i limiti percentuali di rappresentatività previsti” (articolo 10, comma 6 del Decreto Ministeriale del 7 novembre 2012).

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